Il bonus sociale rifiuti, previsto dall’articolo 57-bis del DL 14/2019, entra in vigore dopo 5 anni dalla sua istituzione, con la pubblicazione del Dpcm avvenuta il 13 marzo 2025.
Il bonus, decorre dal 1° gennaio 2025, ed è destinato unicamente agli utenti domestici con un ISEE fino a 9.530 euro (20.000 euro per famiglie con almeno 4 figli) e consiste in una riduzione del 25% della Tari o tariffa corrispettiva limitatamente ad una sola utenza ( se quindi il nucleo familiare ha più abitazioni potrà avere diritto al bonus per una sola di esse).
L’agevolazione è riconosciuta automaticamente e si applicherà nella bolletta TARI 2026, senza necessità di richiesta così come avviene per i bonus relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.
I beneficiari saranno individuati tramite un sistema condiviso tra Comuni e gestori, utilizzando il sistema SGAte.
Se ci sono pagamenti pregressi irregolari, il bonus Tari può essere trattenuto dal gestore per compensare a parziale copertura del debito, ma solo dopo aver inviato un sollecito formale di pagamento al beneficiario tramite Posta Certificata o raccomandata. Il sollecito deve informare l'utente di questa possibilità, e il bonus può essere trattenuto dopo 40 giorni dall'invio. Se l'utente regolarizza il debito, l'importo trattenuto deve essere scomputato.
Il finanziamento del bonus non è a carico dei Comuni o dei gestori, ma degli utenti.
Arera stabilisce che gli utenti pagheranno 6 euro in più per finanziare il bonus sociale per i rifiuti a partire dalla bolletta 2025.
Nel metodo tariffario rifiuti contenuto nell’Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/RIF è introdotta a decorrere dall’1 gennaio 2025 la componente perequativa unitaria 3 (UR3), per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.
La componente 3, inizialmente è pari a 6 euro/utenza, ma potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.
“La quota di 6 euro non resterà nelle casse comunali, ma verrà trasferita allo Stato tramite la Cassa per i servizi Energetici e Ambientali (CSEA)”.
Cosa prevede il bonus sociale per i rifiuti?
Il bonus sociale per i rifiuti prevede una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell’ attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l’ammontare effettivo del bonus da erogare all’utente.
Per quale utenza è possibile ricevere bonus sociale per i rifiuti?
Per una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare. Sarà possibile avere il bonus per una sola utenza appartenente al nucleo familiare. Quindi in caso di due abitazioni il bonus spetterà solo per una.
Tutte le utenze hanno diritto al bonus sociale per i rifiuti?
No. Hanno diritto al bonus sociale per i rifiuti solo gli utenti domestici il cui nucleo familiare abbia un ISEE non superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.
Da quando si applica?
Il bonus si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2025 a partire dal 2026 e lo sconto sarà applicato ai nuclei familiari che hanno ottenuto un’attestazione ISEE sotto soglia nel 2025.
Cosa dovrà fare l’utente per ottenere il bonus sociale per i rifiuti?
L’utente non dovrà presentare alcuna richiesta per ottenere il bonus sociale per i rifiuti, similmente a quanto avviene per i bonus sociali relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.
Il bonus sociale per i rifiuti dovrà essere riconosciuto d’ufficio, dal Comune o dal gestore della tariffa corrispettiva agli utenti aventi diritto, identificati in base alle informazioni messe a disposizione attraverso il sistema SGAte.
Come sono individuati i beneficiari del bonus sociale per i rifiuti?
L’individuazione dei beneficiari è effettuata mediante modalità di condivisione con tutti i soggetti interessati (INPS, Acquirente Unico, SII, ANCI SGATE e CSEA), da parte dei Comuni e dei gestori del servizio rifiuti, delle informazioni presenti nel sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte).
Come sarà finanziato il bonus?
Il finanziamento del bonus avverrà mediante la nuova componente perequativa (UR3), istituita da Arera, applicata alla generalità dell’utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
Qual è la Normativa di riferimento?
·L’articolo 57-bis, comma 2, del Dl 124/2019.
·Il Dpcm 21 gennaio 2025 “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo.
·Delibera Arera 355/2025/R/rif del 29/07/2025 “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate......”
·Allegato A alla delibera 355/2025 “Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR).